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Distacchi di acqua per morosità, UNAI invoca il rispetto delle regole

La Redazione
Sospensioni idriche reiterate e indiscriminate. Lettera di contestazione nei confronti di Acquedotto Pugliese Sp.a.
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Cittadini ed amministratori di condominio alle prese con episodi di distacco della erogazione idrica disposte da Acquedotto Pugliese S.p.A. Una situazione delicata che nelle ultime settimane si sta diffondendo a macchia d’olio nel territorio provinciale e anche regionale: si registrano numerosi sospensioni idriche a danno di interi complessi condominiali in forma indiscriminata e reiterata. Per questa ragione, UNAI scende in campo invocando il rispetto delle regole e preparando iniziative su vari fronti: in primis, la Segreteria Provinciale dell’Unione Nazionale Amministratori di Immobili ha redatto una lettera di contestazione nei confronti dell’operato di Acquedotto Pugliese S.p.a., documento a firma di che riproponiamo di seguito.

«L’UNAI (Unione Nazionale Amministratori di immobili) – si legge nella lettera inviata all’Acquedotto Pugliese Spa a firma del Segretario provinciale sindacale Gianluca Sanguedolce e del Segretario provinciale CSC, dott. Angelo Frisardi -, rivolge formale reclamo e contestazione, poiché nelle ultime settimane, su tutto il territorio pugliese, sono stati segnalati numerosi episodi di interruzione nella erogazione dei servizi di fornitura idrica relativi ad utenze condominiali unitarie, e tali da cagionare danno non solo ai complessi edilizi (ad es. laddove presenti impianti autoclave), ma anche della singola utenza, spesso in situazione di disagio.

Gli eventi descritti, appaiono non tenere in debita considerazione non solo le norme del diritto comune, nazionale e sovranazionale, gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalle Autorità Garanti, ma altresì le specifiche regole contrattuali e la Vs. stessa Carta dei Servizi così come il Regolamento Idrico Integrato, cagionando, di riflesso particolare nocumento ad un’intera categoria professionale, quale quella degli Amministratori di Condominio.

In particolar modo, sono stati riscontrati fenomeni di illegittimi distacchi per ritenute morosità, pur laddove nessuna morosità sussisteva, e senza un regolare rispetto delle procedure di costituzione in mora e di corretta notifica di preavviso.

Inoltre, sono stati manifestati ritardi nell’esame delle richieste di rateizzazione, disservizi nell’elaborazione e distribuzione delle fatture, come soprattutto nell’acquisizione delle prove di avvenuto pagamento, dandosi luogo a sospensioni di erogazione senza dapprima aver cercato neppure altra e qualsivoglia forma di avviso dell’utenza e/o dialogo con la categoria professionale rappresentata, al fine di addivenire ad ogni miglior soluzione e/o collaborazione.

E’ dunque il caso di ricordare che ai sensi dell’art.16 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, la sospensione dell’erogazione idrica può avvenire solo a fronte di almeno 2 fatture non pagate, e decorsi 30 giorni dal preavviso di distacco, notificato a mezzo di raccomandata al rappresentante legale del Condominio.

Ed il tutto, senza contare che si discorre di bene pubblico, essenziali alle esigenze della vita, insostituibile, e cui non può essere negata fruizione, anche nel rispetto dei minimi vitali ed igienico-sanitari.

L’OMS ha individuato in 40 litri giornalieri pro capite, il quantitativo di acqua vitale per l’individuo e, per analoga ratio, anche per legge deve ritenersi in 50 litri di acqua al giorno il quantitativo minimo ed insostituibile per chiunque (D.P.C.M. del 29 agosto 2016). Minimo che non può essere derogato, peraltro, in presenza di nuclei familiari con meno di 4 figli a carico ed ISEE non superiore a 20.000 euro.

Inoltre, anche in caso di interruzioni palesemente avvenute per errore “nell’allineamento dei pagamenti” (o piuttosto tardiva registrazione degli avvenuti pagamenti), gli operatori al pubblico preannuncino il ripristino dell’erogazione idrica, illegittimamente interrotta, entro un termine di ben 72 ore, così privando cittadini adempienti dell’erogazione per ben tre giorni.

A tanto si aggiunga che, a norma dell’art. 10 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato nonchè delle norme codicistiche, il destinatario della somministrazione deve intendersi nell’utilizzatore finale e non nel Condominio, mero Ente di gestione, sfornito di personalità giuridica.

Pertanto, pur avendo già da anni richiesto, nonchè indicato le opportune modalità operative, affinchè la somministrazione possa indirizzarsi ai singoli utenti, non può che notarsi il disinteresse e l’inoperatività della Società sul fronte dell’aggiornamento e della strutturazione della propria rete.

Dunque, se da un lato con una struttura unitaria delle utenze condominiali è affidato al Condominio, e quindi all’amministratore, il ruolo di esattore delle relative quote, ponendo peraltro anche il Condominio nella necessità di affidarsi a terze Società per la computazione delle letture e degli addebiti pro quota ai singoli condomini, dall’altro nulla Acquedotto Pugliese S.p.a. pare aver introdotto come best practice al fine di prevenire ed evitare le morosità dei singoli, che vengono traslate in capo a condomini virtuosi e regolari ed in capo ad un E.d.g., come il Condominio, che neppure dovrebbe essere chiamato ad occuparsi di consumi per utenze relative alle singole unità immobiliari.

Del resto, è lo stesso Acquedotto Pugliese S.p.a, che pur riconoscendosi – in deroga – la facoltà di allacciare al medesimo contatore di misurazione una pluralità di utenti, subordina questa eventualità alla garanzia che non venga compromessa la regolarità del servizio: invece, proprio tale regolarità, in rapporto ai singoli fruitori finali viene lesa.

In conflitto con l’art. 63 delle disp. att. c.c., come modificato dalla L. 220/2012, da ritenersi disciplina speciale, l’Acquedotto Pugliese S.p.a. non potrebbe neppure rifiutare pagamenti parziali, e dovrebbe rivolgere le proprie iniziative nei confronti del singolo soggetto moroso, senza procurare disagi all’intera compagine condominiale, e senza coinvolgere gli Amministratori di Condominio che, da questo modus operandi stanno subendo ormai da troppo tempo danni materiali e di immagine.

L’unitarietà d’utenza, quindi, appare ormai un retaggio, sul quale la Vs. Spett.le Società non applica le disposizioni di legge vigenti, ed appare strutturare un proprio autonomo regolamento operativo, materialmente e giuridicamente svincolato da qualsivoglia legittimo presupposto normativo.

A margine, si sottolinea come l’A.G.C.M. sia già intervenuta nei giorni scorsi a sanzionare altre Società (Acea, Abbanoa e Publiacqua) in relazione ad una pluralità di violazioni dei diritti dei cittadini e consumatori.

In tali provvedimenti, l’Autorità ha sottolineato come condotte consistenti “nella minaccia di distacco della fornitura idrica all’intero condominio nei casi di morosità di uno o più condòmini”, anche in presenza di pagamenti parziali, le procedure unitarie tali da preannunciare l’interruzione della fornitura all’intero condominio (e, quindi, anche agli utenti regolarmente solventi, con il cd. “cassettinaggio”), siano da considerare contrarie alla normativa vigente.

In particolare, si è altresì affermato che “le modalità adottate dal professionista per recuperare i crediti delle utenze condominiali siano aggressive in quanto idonee a condizionare indebitamente i condòmini solventi al pagamento di somme in realtà dovute dai condòmini morosi. Tale indebito condizionamento si manifesta sia nella comunicazione effettuata dal professionista, c.d. cassettinaggio, relativa all’interruzione della fornitura idrica a tutti i condòmini, in caso di insolvenza parziale di una fattura di un’utenza condominiale, sia nelle successive fasi di recupero del credito, quali la riduzione del flusso e fino alla sospensione della fornitura idrica al condominio”.

Si è inoltre evidenziato come sia percorribile anche una soluzione in linea con l’art. 63 disp. att.cc. al fine di agire nei confronti degli utenti morosi, e solo in via sussidiaria contro l’intera compagine condominiale.

Pertanto, si invita per l’ultima volta la Vs. Spett.le Società a provvedere quanto prima ad una più razionale e programmata individuazione delle reali “morosità”, evitando di adottare contegni forzosi attraverso illegittimi distacchi, individuando un piano operativo per la realizzazione di utenze individuali per ogni unità immobiliare».

martedì 23 Luglio 2019

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