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Dichiarata illegittima dal TAR l’ordinanza “plastic free” del Comune di Andria

la redazione
L'ordinanza è stata impugnata dalla Matarrese Service snc, i legali: «La fretta di voler adeguarsi alle direttive europee induce le Pubbliche Amministrazioni a commettere errori grossolani»
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L’ordinanza “plastic free” del comune di Andria è stata dichiarata illegittima dal TAR e a darne notizia è, con una nota, la Matarrese Service snc che ha impugnato detto provvedimento: «la II Sezione del T.A.R. Bari, presidente d.ssa Adamo, relatrice D.ssa Testini, con sentenza n.1063 del 23/07/2019 ha dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata dal Sindaco del Comune di Andria il 12/04/2019, n.185, con cui il primo cittadino ha ordinato che le imprese titolari di distributori automatici di cibi e bevande dovranno utilizzare esclusivamente bicchieri, posate, mescolatori in materiale biodegradabile e compostabile certificato.

Tale ordinanza, impugnata dalla Matarrese Service snc, a mezzo degli avvocati Maurizio Musci e Francesco Nanula, appare manifestamente illegittima per violazione dell’articolo 50 del D.L.vo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) e dei principi generali in materia di adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, dato che: è stata adottata non sulla base di una situazione di pericolo bensì al fine di “diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l’ambiente, a favore di utensili riutilizzabili; diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli); salvaguardare l’ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza”; non esplicita alcuna motivazione in ordine alle ragioni che rendono impossibile il ricorso agli strumenti di azione ordinaria al fine di conseguire i predetti obiettivi; reca un divieto non solo privo di un termine di efficacia finale, ma finanche differito nella sua efficacia iniziale.

I giudici amministrativi hanno osservato che, al momento dell’adozione dell’ordinanza gravata non sussisteva alcuna fonte normativa europea vincolante, né per gli Stati membri né, a fortiori, per gli enti locali, il che rende evidentemente ultroneo l’esame del contenuto della sopravvenuta direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. La direttiva (UE) 2019/904 innanzi citata, ai sensi dell’articolo 18, è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 12 giugno 2019 e, dunque, il 2 luglio 2019. Quanto al termine di recepimento, l’articolo 17, comma 1, prima parte, dispone che “Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021”.

È il caso di ricordare, peraltro, che la competenza ad adottare le misure di recepimento spetta allo Stato e non al Comune. Al momento dell’adozione dell’atto gravato, infatti, l’unico divieto vigente era quello della commercializzazione di borse di plastica di cui all’articolo 226-bis del codice dell’ambiente.

La rilevata assenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere extra ordinem non consentiva al Sindaco di ampliare il divieto in deroga alla legislazione vigente; l’ordinanza è apparsa poi errata nella parte in cui gli articoli posti a base del provvedimento impugnato, dettano norme in materia di riciclaggio e recupero dei rifiuti nonché di smaltimento dei rifiuti, con tutta evidenza, non riguardano la regolamentazione dell’uso della plastica e non possono pertanto legittimare il potere esercitato nel caso di specie dal Sindaco di Andria. La sentenza ha ritenuto, in definitiva, che il Comune non abbia alcuna competenza a regolamentare in via autonoma l’utilizzo dei materiali plastici, in difetto di normativa primaria.

Il Comune, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, subendo la condanna al pagamento dei compensi, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. I legali della società ricorrente, esprimendo soddisfazione per il risultato conseguito, hanno evidenziato che molto spesso la fretta di voler adeguarsi alle direttive europee, soprattutto per tematiche di così rilevante importanza, induce le Pubbliche Amministrazioni a commettere errori grossolani, fuorviando i cittadini e l’opinione pubblica».

mercoledì 11 Settembre 2019

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