Attualità

Prorogata la chiusura della villa comunale e il divieto di stazionamento nelle piazze

La Redazione
Nuova ordinanza valida fino al 19 aprile. È comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l'accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private
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Prorogati al 19 aprile alcuni divieti riguardanti la nostra città, con ordinanza n.132 in data odierna. Si dispone:

1) il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00, nelle sotto indicate zone della Città:
• Piazza Don Riccardo Zingaro;
• Piazza Toniolo;
• Via San Angelo dei Meli;
• Piazza S. Agostino;
• Largo Grotte;
• Piazza e Salita Mater Gratiae;
• Piazza Vittorio Emanuele II;
• Piazza Duomo;
• largo Seminario;
E’ comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
2) La chiusura della villa comunale “G. Marano” (con eccezione dei fruitori dell’hub vaccinale situato nell’immobile denominato “Dopo di noi”), della pineta posta lungo Via Morelli e Via della pineta, del Parco IV Novembre (Monumento ai Caduti) e di tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale durante tutto l'arco della giornata (dalle 00.00 alle 24.00);
3) il divieto di accesso per lo stazionamento e lo stazionamento per le persone, dalle ore 18.00 e fino alle ore 22.00 nel giorni di sabato 10 e 17 aprile e dalle 08.00 alle 22.00 nelle giornate di domenica 11 e 18 aprile nelle sotto indicate vie della Città:
1. Via Regina Margherita;
2. Viale Crispi;
3. Piazza Marconi;
4. Via Cavallotti – tratto tra Via Giusti e Viale Crispi; 5. Via Cittadella;
6. Corso Cavour, tratto tra Via De Gasperi e Viale Crispi;
E’ comunque fatta salva la possibilità di attraversamento per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 lu­ glio 2020, n. 74, salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzio ­ ne pecuniaria di cui all’articolo 4, comma 1 , del d.l. 25 marzo, n. 19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

 

martedì 6 Aprile 2021

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Tondolo Luca
Tondolo Luca
3 anni fa

Sindaco non condivido la chiusura di tutti i parchi pubblici visto che il contagio all'aperto è di uno su mille , ma oltre a questi provvedimenti di chiusura non risulta che Lei si sia prodigata o si sia spesa per far arrivare nella nostra città un numero maggiore di vaccini.

Giovanni Alicino
Giovanni Alicino
3 anni fa

Il divieto di accesso alla villa va fatto rispettare anche ai padroni con i cani